Sintesi in 8 punti delle principali novità per il settore
La Direttiva (UE) 2024/825 rappresenta una delle modifiche più rilevanti degli ultimi anni per il marketing cosmetico, poiché introduce nuove regole volte a contrastare il greenwashing e ad aumentare la trasparenza verso il consumatore.
Pur non essendo una normativa specifica per i cosmetici, essa si applica pienamente alle comunicazioni commerciali dei prodotti cosmetici e integra le regole già esistenti del Regolamento cosmetici (CE) n. 1223/2009 e del Regolamento (UE) n. 655/2013 sui criteri comuni dei claim.
1. Fine dei claim ambientali vaghi e generici
L’impatto più immediato riguarda l’utilizzo di espressioni ambientali generiche, saranno particolarmente a rischio claim come:
- Eco-friendly
- Green
- Environmentally friendly
- Rispettoso dell’ambiente
- Sostenibile
- Amico della natura
- Climate friendly
- A basso impatto ambientale
Tali affermazioni potranno essere utilizzate solo se l’azienda è in grado di dimostrare un’eccellenza ambientale riconosciuta e pertinente all’intero significato del claim.
Implicazione pratica, molti claim oggi presenti su: packaging, siti, e-commerce e social media. Potrebbero non essere più difendibili senza una robusta documentazione tecnica.
2. Maggiore rischio per i claim di sostenibilità aziendale
La direttiva colpisce anche le comunicazioni riferite all’impresa e non soltanto al prodotto:
- Azienda sostenibile
- Brand carbon neutral
- Azienda a impatto positivo
- Azienda green
Questi claim dovranno essere supportati da obiettivi pubblici, piani di attuazione verificabili, indicatori misurabili, verifica indipendente da parte di terzi.
3. Forte impatto sui claim “carbon neutral”
È probabilmente l’aspetto più significativo per il settore. La direttiva vieta i claim che attribuiscono al prodotto una neutralità climatica basata esclusivamente sulla compensazione delle emissioni tramite carbon credits o progetti esterni.
Claim ai quali occorrerà stare più attenti sono:
- Carbon Neutral
- Climate Neutral
- CO₂ Neutral
- Net Zero Product
- Climate Positive
- Carbon Positive
- Compensated Emissions
I prodotti che oggi utilizzano questi messaggi facendo riferimento all’acquisto di crediti di carbonio potrebbero richiedere una revisione
4. Attenzione ai claim sul packaging
La direttiva (UE) 2024/825 mira anche a evitare che un vantaggio limitato venga presentato come caratteristica dell’intero prodotto, non si potrà più dire:
“Prodotto realizzato con materiale riciclato” quando soltanto l’astuccio o il flacone contiene materiale riciclato
Mentre le affermazioni specifiche, e documentate quali: “Flacone contenente il 50% di plastica riciclata” o “Cartone certificato FSC”, potranno essere ancora usate
Non sarà più accettabile estendere il beneficio ambientale dell’imballaggio all’intero cosmetico
5. Maggiore attenzione alle certificazioni e ai marchi
Molti cosmetici utilizzano loghi e sigilli ambientali o etici, la direttiva stabilisce che i marchi di sostenibilità devono essere:
- Basati su sistemi di certificazione
- Controllati da soggetti terzi indipendenti
- Trasparenti
- Pubblicamente verificabili
Marchi creati unilateralmente dall’azienda diventano particolarmente vulnerabili sotto il profilo regolatorio. Le maggiori criticità le potrebbero avere : loghi proprietari green, simboli ambientali creati internamente e sistemi di rating non verificati da terzi.
6. Claim sugli ingredienti naturali e biologici
La direttiva non vieta claim quali:
- Naturale
- Di origine naturale
- Biobased
- Biologico
Tuttavia richiede che essi siano specifici, verificabili e non inducano il consumatore a sovrastimare i benefici ambientali del prodotto. Per il settore cosmetico aumenta quindi l’importanza di: standard ISO 16128, certificazioni biologiche, dossier tecnici a supporto
7. Claim etici e sociali
La direttiva amplia il concetto di informazione ingannevole includendo anche le caratteristiche sociali del prodotto e dell’impresa. Diventano quindi più sensibili claim come:
- Ethical sourcing
- Fair trade
- Responsibly sourced
- Supporta le comunità locali
- Rispettoso dei diritti dei lavoratori
Le aziende dovranno poter dimostrare tali affermazioni lungo tutta la filiera.
8. Claim irrilevanti o fuorvianti
La direttiva vieta di presentare come vantaggio distintivo caratteristiche che sono irrilevanti o già obbligatorie per legge. Per i cosmetici potrebbero essere critici claim quali:
- Senza sostanze vietate
- Conforme alla normativa europea
- Senza ingredienti proibiti
- Sicuro per il consumatore (quando esprime semplicemente un requisito legale)
Il principio è che non si può trasformare un obbligo normativo in un vantaggio competitivo..
Le disposizioni della Direttiva (UE) 2024/825 a decorrere dal 27 settembre 2026 segneranno il passaggio da un modello basato su claim ambientali spesso generici a un modello fondato su prove documentate, misurabili e verificabili.
Disclaimer: il presente post contiene riflessioni ed opinioni di un operatore del settore appassionato di tematiche ambientale, tutti gli approfondimenti in merito sono delegati ai professionisti ed organi competenti in materia di legislazione cosmetica.

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